Art. 6
Richiesta di garanzie procedurali
In vigore dal 11 apr 2024
Richiesta di garanzie procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove sono avviati procedimenti giudiziari nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, tali persone possano richiedere, conformemente al diritto nazionale:
a)
la costituzione di una cauzione di cui all’;
b)
il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate di cui al capo III;
c)
rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica di cui al capo IV.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le misure relative alle garanzie procedurali di cui ai capi III e IV possano essere adottate d’ufficio dall’organo giurisdizionale adito.
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