Art. 5 · Questioni con implicazioni transfrontaliere

Art. 5

Questioni con implicazioni transfrontaliere

In vigore dal 11 apr 2024
Questioni con implicazioni transfrontaliere 1.   Ai fini della presente direttiva si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l’organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro. 2.   Il domicilio è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1069:oj#art-5