Art. 5
Questioni con implicazioni transfrontaliere
In vigore dal 11 apr 2024
Questioni con implicazioni transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l’organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro.
2. Il domicilio è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012.
Storico versioni
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