Art. 3 · Prescrizioni minime

Art. 3

Prescrizioni minime

In vigore dal 11 apr 2024
Prescrizioni minime 1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per proteggere le persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile tesi a bloccare la partecipazione pubblica, comprese disposizioni nazionali che istituiscono garanzie procedurali più efficaci in relazione al diritto alla libertà di espressione e di informazione. 2.   L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di garanzie già offerto dagli Stati membri negli ambiti cui si applica la presente direttiva.
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