Art. 21
Riesame
In vigore dal 11 apr 2024
Riesame
Entro il 7 maggio 2030 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati disponibili in merito all’applicazione della presente direttiva, in particolare i dati disponibili che indichino in che modo le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica hanno utilizzato le garanzie di cui alla presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, entro il 7 maggio 2031 e successivamente almeno ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione valuta gli sviluppi relativi ai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri, tenendo conto del contesto nazionale di ciascuno Stato membro, compresa l’attuazione della raccomandazione (UE) 2022/758. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. Tali relazioni della Commissione sono rese pubbliche.
Storico versioni
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