Art. 13
Impugnazione
In vigore dal 11 apr 2024
Impugnazione
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione con cui viene accolta la richiesta di rigetto anticipato a norma dell’ sia impugnabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1069:oj#art-13