Art. 12 · Onere della prova e fondatezza delle domande

Art. 12

Onere della prova e fondatezza delle domande

In vigore dal 11 apr 2024
Onere della prova e fondatezza delle domande 1.   L’onere della prova della fondatezza della domanda incombe all’attore che ha proposto il ricorso. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, spetti all’attore suffragare la domanda al fine di permettere all’organo giurisdizionale di valutare se essa non sia manifestamente infondata.
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