Art. 10
Cauzione
In vigore dal 11 apr 2024
Cauzione
Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, l’organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, che l’attore costituisca una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento, che possono includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto nazionale, le spese relative ai danni.
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