Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 gen 2024
La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 è così modificata: (1) nel titolo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68, il riferimento alla «direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»; (2) nell'allegato, è inserito il seguente punto 1 bis: «1 bis. La profondità minima della marcatura stabilita da ciascuno Stato membro è di almeno 0,0762 millimetri.»
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