Art. 6 · Modifica della direttiva 2009/65/CE

Art. 6

Modifica della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2009/65/CE Nella direttiva 2009/65/CE, al capo IX, è inserita la sezione seguente: «SEZIONE 4 ACCESSIBILITA DELLE INFORMAZIONI TRAMITE IL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO Articolo 82 bis 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, della presente direttiva, le società di gestione e le società di investimento trasmettano tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’OICVM a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l’identificativo della persona giuridica dell’OICVM, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell’OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli OICVM ottengano un identificativo della persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente. 4.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni della società di gestione a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica della società di gestione come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 5.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 99 ter, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’OICVM a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’OICVM, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 6.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l’AESFEM valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   Se necessario, l’AESFEM adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.
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