Art. 13 · Modifica della direttiva (UE) 2016/97

Art. 13

Modifica della direttiva (UE) 2016/97

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva (UE) 2016/97 Nella direttiva (UE) 2016/97 è inserito il seguente articolo: «Articolo 40 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
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