Art. 9 · Modifica della decisione quadro 2009/948/GAI

Art. 9

Modifica della decisione quadro 2009/948/GAI

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della decisione quadro 2009/948/GAI L’ della decisione quadro 2009/948/GAI è sostituito dal seguente: « Mezzi di comunicazione 1.   Le autorità contattante e contattata comunicano in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11) 2.   Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.
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