Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 2023
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 6), lettere c) e d), (per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/148/CE), e punto 7) (per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/148/CE), entro il 21 dicembre 2029. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Prima di aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente al primo comma, gli Stati membri effettuano, ove possibile, la misurazione delle fibre tramite PCM, secondo il metodo raccomandato nel 1997 dall’Organizzazione mondiale della sanità, o qualsiasi altro metodo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. 3.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

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