Art. 1 · Modifiche della direttiva 2009/148/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2009/148/CE

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche della direttiva 2009/148/CE La direttiva 2009/148/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;" 2) l’ è sostituito dal seguente: « Ai fini della presente direttiva, il termine “amianto” indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2): a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*3); b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS; c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS; d) il crisotilo d’amianto, n. 12001-29-5 del CAS; e) la crocidolite d’amianto, n. 12001-28-4 del CAS; f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS. (*2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)." (*3)  Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).»;" 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell’amianto.» ; b) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3.   Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all’ quando il lavoro prevede:»; 4) all’, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La notifica comprende almeno una descrizione sintetica: a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell’articolo 18; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all’amianto siano adeguatamente formati, tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell’amianto sulla salute dei lavoratori.»; 5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Per tutte le attività di cui all’, paragrafo 1, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti: a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile; b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali: i) l’eliminazione della polvere di amianto; ii) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell’aria; b bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione; b ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione; b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione, e si prestano ad esserlo; d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; e) i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;" 6) l’articolo 7 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative. 2.   Il campionamento riflette l’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.» ; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.» ; 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. 2.   Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a: a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.»; 8) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non è permanente e la sua durata per ogni lavoratore è limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, periodi di riposo regolari durante lo svolgimento di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.» ; 9) all’articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: «Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.»; 10) all’articolo 12, il primo comma è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del pertinente valore limite fissato all’articolo 8 nonostante l’adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull’idoneità, conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio (*5); (*5)  Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).»;" c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.»; 11) all’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, prima della ripresa di altre attività.»; 12) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, conformemente al diritto e alle prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione erogata a norma del presente articolo e alla relativa documentazione sono stabiliti nell’allegato I bis.» ; 13) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 «1.   Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ottengono, prima dell’inizio dei lavori, un’autorizzazione dall’autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all’articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all’articolo 14 e all’allegato I bis. 2.   Gli Stati membri rendono pubblico l’elenco delle imprese che hanno ottenuto un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.»; 14) all’articolo 18, il paragrafo 1 è soppresso; 15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 quater 1.   La Commissione valuta, nel contesto della prossima valutazione a norma dell’articolo 22, se vi sia la necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’ alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro. 2.   A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e previa consultazione del CCSS, la Commissione valuta se sia opportuno o necessario aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva ulteriori silicati fibrosi quali l’erionite, la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite, nonché se sia opportuno adottare misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro. La Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative a tale riguardo.»; 16) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all’, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell’attività, nonché l’esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza medica hanno accesso a detto registro. I lavoratori interessati possono prendere visione dei propri risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.» ; 17) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall’esposizione all’amianto figura all’allegato I.»; 18) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis 1.   Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite. 2.   La Commissione fornisce un adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, come pure informazioni sui pertinenti fondi dell’Unione, con l’obiettivo di aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi e a facilitarne l’accesso, in particolare per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese.»; 19) all’allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni: — asbestosi, — mesotelioma, — cancro del polmone, — cancro gastrointestinale, — cancro della laringe, — cancro delle ovaie, — malattie pleuriche non maligne.»; 20) il testo figurante nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegato I bis.
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