Art. 4 · Disposizioni transitorie

Art. 4

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 ott 2023
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all’autorità designata dallo Stato membro per l’anno 2023 o parte di esso a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall’, punto 4), della presente direttiva, siano presentati alla Commissione. 2.   La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.
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