Art. 7
Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito
In vigore dal 18 ott 2023
Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e commercializzazione sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:2225:oj#art-7