Art. 7 · Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito

Art. 7

Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito

In vigore dal 18 ott 2023
Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e commercializzazione sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
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