Art. 5 · Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Art. 5

Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

In vigore dal 18 ott 2023
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori indipendentemente dai mezzi utilizzati per fornire le informazioni.
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