Art. 47 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 47

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 18 ott 2023
Abrogazione e disposizioni transitorie La direttiva 2008/48/CE è abrogata a decorrere dal 20 novembre 2026. In deroga al primo comma, la direttiva 2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine. Tuttavia, gli , l', paragrafo 1, seconda frase, l', paragrafo 2, e gli della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
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