Art. 36 · Servizi di consulenza sul debito

Art. 36

Servizi di consulenza sul debito

In vigore dal 18 ott 2023
Servizi di consulenza sul debito 1.   Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari servizi di consulenza sul debito indipendenti per i quali siano dovute solo spese limitate. 2.   Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1, i creditori si dotano di procedure e politiche per l’individuazione tempestiva dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori indirizzino i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili al consumatore. 4.   Entro il 20 novembre 2028 la Commissione presenta una relazione in cui fornisce una panoramica della disponibilità di servizi di consulenza sul debito nei vari Stati membri e individua le migliori pratiche per l'ulteriore sviluppo di tali servizi. Entro 20 novembre 2026, e successivamente ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai servizi di consulenza sul debito disponibili.
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