Art. 24 · Concessione di scoperto

Art. 24

Concessione di scoperto

In vigore dal 18 ott 2023
Concessione di scoperto 1.   Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per l'intera durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari, almeno una volta al mese, per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, che riporta gli elementi seguenti: a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto; b) gli importi prelevati e la data dei prelievi; c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente; d) il nuovo saldo; e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore; f) il tasso debitore applicato; g) le eventuali spese addebitate; h) se del caso, l'importo minimo che il consumatore deve pagare. 2.   Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della modifica. In deroga al primo comma, le informazioni di cui a tale comma possono essere fornite periodicamente secondo quanto previsto al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito; b) la modifica del tasso debitore è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento; c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati; d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile: i) presso i locali del creditore; ii) se il creditore dispone di un sito web, su detto sito web; e iii) se il creditore dispone di un'applicazione mobile, tramite detta applicazione mobile. 3.   Gli Stati membri impongono al creditore di notificare al consumatore, secondo modalità concordate, ogni riduzione o cancellazione della concessione di scoperto almeno 30 giorni prima del giorno in cui detta riduzione o cancellazione entra effettivamente in vigore. 4.   Qualora la concessione di scoperto sia ridotta o cancellata, gli Stati membri impongono al creditore di offrire al consumatore, prima che sia dato avvio ai procedimenti esecutivi e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Il rimborso avviene in 12 rate mensili di pari entità, a meno che il consumatore decida di rimborsare in anticipo, al tasso debitore applicabile alla concessione di scoperto. 5.   Gli Stati membri possono mantenere o adottare, relativamente a questioni connesse alla protezione dei consumatori che dispongono di una concessione di scoperto, disposizioni più rigorose rispetto a quelle di cui al presente articolo, conformemente al diritto dell'Unione.
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