Art. 19 · Banche dati

Art. 19

Banche dati

In vigore dal 18 ott 2023
Banche dati 1.   Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non devono essere discriminatorie. 2.   Gli Stati membri assicurano che solo i creditori sottoposti alla vigilanza dell'autorità nazionale competente e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679 abbiano accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori. 3.   Il paragrafo 1 si applica alle banche dati sia pubbliche che private. 4.   Le banche dati di cui al paragrafo 1 che contengono informazioni sui contratti di credito ai consumatori contengono informazioni almeno sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del creditore. 5.   I creditori e gli intermediari del credito non trattano le categorie particolari di dati di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali trattati dai social network che potrebbero essere contenuti nelle banche dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore senza indebito ritardo e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata nonché delle categorie di dati prese in considerazione. 7.   Ai fini dei contratti di credito, i gestori di banche dati si dotano di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate ed esatte. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano informati: a) entro 30 giorni dalla registrazione di eventuali arretrati nel rimborso del credito in una banca dati; e b) dei loro diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679. 8.   Ai fini dei contratti di credito, gli Stati membri assicurano che sussistano procedure di reclamo al fine di agevolare le contestazioni dei consumatori riguardo al contenuto delle banche dati, comprese le informazioni che possono essere ottenute da terzi tramite tali banche dati.
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