Art. 15 · Consenso desunto per la conclusione di contratti di credito o l'acquisto di servizi accessori

Art. 15

Consenso desunto per la conclusione di contratti di credito o l'acquisto di servizi accessori

In vigore dal 18 ott 2023
Consenso desunto per la conclusione di contratti di credito o l'acquisto di servizi accessori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari del credito non possano desumere che vi è il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite opzioni predefinite. Le opzioni predefinite includono le caselle preselezionate. 2.   Il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva chiara e inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
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