Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 2023
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o  gennaio 2026. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 11), della presente direttiva e all’, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 27 quater, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2028. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 27 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2030. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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