Art. 36 · Recepimento

Art. 36

Recepimento

In vigore dal 13 set 2023
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , all', paragrafi da 1 a 4, all', paragrafo 5, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, all', paragrafi 6 e 7, agli articoli da 5 a 11, all', paragrafi da 2 a 5, agli articoli da 21 a 25, all', paragrafi 1 e 2 e da 4 a 14, all', all', paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 29 a 32 e agli allegati I, da III a VII, X, XI e XV entro l'11 ottobre 2025. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', paragrafo 5, terzo comma, all', paragrafo 1, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 6, entro le date ivi indicate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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