Art. 30
Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico
In vigore dal 13 set 2023
Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico
1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.
2. Ove opportuno, direttamente o per il tramite di istituti finanziari, la Commissione assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.
3. Gli Stati membri adottano misure che promuovono e garantiscono un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte, tenendo conto degli orientamenti della Commissione formulati conformemente al paragrafo 10. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica.
4. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri promuovono l'istituzione di regimi di sostegno finanziario per aumentare l'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica per l'ammodernamento sostanziale dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali.
5. Gli Stati membri promuovono la creazione di competenze e assistenza tecnica a livello locale, se del caso attraverso reti e strutture esistenti, per fornire consulenza sulle buone pratiche miranti a conseguire una decarbonizzazione del teleriscaldamento e teleraffrescamento locali, come l'accesso a un sostegno finanziario specifico.
6. La Commissione facilita lo scambio delle buone pratiche tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, anche tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.
7. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche e di concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e dei contributi nazionali ai sensi dell' della presente direttiva, nonché degli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione instaura un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati, come pure con settori specifici pertinenti, al fine di individuare le esigenze e i possibili interventi da compiere.
8. Gli interventi di cui al paragrafo 7 comprendono gli elementi seguenti:
a)
la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;
b)
la facilitazione dell'attuazione di specifici strumenti finanziari e regimi di finanziamento a favore dell'efficienza energetica su larga scala posti in essere da istituti finanziari;
c)
la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:
i)
l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;
ii)
il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.
9. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri:
a)
valutano modalità per meglio utilizzare i sistemi di gestione dell'energia e gli audit energetici di cui all' al fine di incidere sul processo decisionale;
b)
sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita».
10. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.
Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica, anche nell'ambito di vari programmi dell'Unione, e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati e innovativi, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i programmi dell’Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.
11. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l’efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell’apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all’, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l’efficienza energetica può essere istituito come apposito fondo all’interno di una struttura nazionale già esistente che promuove investimenti di capitale. Può essere finanziato dai proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni in applicazione dell’EU ETS per i settori dell'edilizia e dei trasporti.
12. Qualora istituiscano fondi nazionali per l’efficienza energetica di cui al paragrafo 11 del presente articolo, gli Stati membri mettono a punto strumenti di finanziamento, comprese garanzie pubbliche, per aumentare la diffusione degli investimenti privati nell'efficienza energetica e dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e dei regimi innovativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. A norma dell', paragrafo 3, e dell', il fondo nazionale per l'efficienza energetica sostiene l'attuazione delle misure, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale sostegno comprende il finanziamento di misure di efficienza energetica a favore delle PMI al fine di stimolare e mobilitare finanziamenti privati per le PMI.
13. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all', paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
14. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all', paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
15. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.
16. La Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza dei finanziamenti pubblici a sostegno dell'efficienza energetica forniti a livello dell'Unione e nazionale e la capacità degli Stati membri di aumentare gli investimenti privati nell'efficienza energetica, tenendo conto al contempo delle esigenze di finanziamento pubblico espresse nei piani nazionali per l'energia e il clima. Valuta inoltre se un meccanismo per l'efficienza energetica a livello dell'Unione, volto a fornire una garanzia dell'Unione, assistenza tecnica e contributi associati per consentire l'attuazione di strumenti finanziari e regimi di finanziamento e sostegno a livello nazionale, possa sostenere in modo efficace in termini di costi il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e clima e, se del caso, proporre l'istituzione di un tale meccanismo.
A tal fine, la Commissione presenta entro il 30 marzo 2024 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di proposte legislative.
17. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell' e in conformità dell' del regolamento (UE) 2018/1999, i dati seguenti:
a)
il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica e l'effetto leva medio conseguito mediante finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica;
b)
il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, effettuando una distinzione tra i diversi prodotti;
c)
ove del caso, i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.
Al fine di agevolare l'elaborazione della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione integra i requisiti enunciati in tale comma nel modello comune stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
18. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), e fatte salve le misure nazionali supplementari, gli Stati membri tengono conto degli obblighi di informativa esistenti per gli istituti finanziari, tra cui:
a)
le norme in materia di informativa per gli enti creditizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (48);
b)
i rischi ambientali, sociali e di governance per gli enti creditizi a norma dell'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).
Al fine di agevolare la raccolta e l'aggregazione dei dati sul volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), entro il 15 marzo 2024 la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti sulle modalità di accesso, raccolta e aggregazione dei dati riguardanti il volume di tali prodotti a livello nazionale.
Storico versioni
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