Art. 28 · Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

Art. 28

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

In vigore dal 13 set 2023
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione 1.   Gli Stati membri istituiscono la rete garantendo che il livello di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, tra cui fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, siano accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (47) o approvati conformemente alla legislazione o a norme nazionali convergenti. 2.   Gli Stati membri promuovono la partecipazione a programmi di certificazione, formazione e istruzione per garantire un livello adeguato di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica che sia consono alle esigenze del mercato. 3.   Entro l'11 ottobre 2024 la Commissione: a) in cooperazione con un gruppo di esperti designati dagli Stati membri, istituisce un quadro o elabora una campagna per attirare un maggior numero di persone verso le professioni nel settore dell'efficienza energetica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di non discriminazione; b) valuta la fattibilità dell'istituzione di una piattaforma a punto d'accesso unico, avvalendosi ove possibile delle iniziative esistenti, per fornire sostegno agli Stati membri nell'elaborazione delle misure volte a garantire il livello adeguato di professionisti qualificati necessari per tenere il passo con i progressi in materia di efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. La piattaforma riunirebbe esperti degli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti per favorire e promuovere le buone pratiche relative a regimi di qualificazione e programmi di formazione onde garantire un maggior numero di professionisti dell'efficienza energetica e riqualificare o aggiornare le competenze dei professionisti esistenti allo scopo di soddisfare le esigenze del mercato. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di certificazione o i regimi nazionali di qualificazione equivalenti, compresi, se del caso, i programmi di formazione, tengano conto delle norme europee o internazionali esistenti in materia di efficienza energetica. 5.   Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione o i regimi equivalenti di qualificazione o i programmi di formazione adeguati di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento. Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi conformemente all', paragrafo 1. 6.   Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente almeno ogni quattro anni gli Stati membri valutano se i regimi garantiscono a fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata il livello di competenza necessario e parità di accesso a tutte le persone conformemente al principio di non discriminazione. Valutano inoltre il divario tra i professionisti disponibili e quelli richiesti. Gli Stati membri rendono pubbliche la valutazione e le raccomandazioni che ne scaturiscono e le presentano tramite la piattaforma online istituita a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1999.
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