Art. 17 · Informazioni di fatturazione per il gas naturale

Art. 17

Informazioni di fatturazione per il gas naturale

In vigore dal 13 set 2023
Informazioni di fatturazione per il gas naturale 1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti per il gas naturale di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VIII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato. Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione. 2.   I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono: a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore; b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. I dati di cui al secondo comma, lettera a), corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione. I dati di cui al secondo comma, lettera b), sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. 3.   Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati, gli Stati membri: a) richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale; b) provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto se le fatture non sono basate sul consumo effettivo; c) provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VIII; d) possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; e) richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.
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