Art. 10 · Misure politiche alternative

Art. 10

Misure politiche alternative

In vigore dal 13 set 2023
Misure politiche alternative 1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all’, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l’, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici prescritti all’, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali. 2.   Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione, nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate in conformità dell’ del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte. 4.   Quando riferiscono in merito a una misura fiscale, gli Stati membri dimostrano in che modo il suo impianto garantisce l’efficacia del segnale di prezzo, ad esempio l’aliquota d’imposta e la visibilità nel tempo. Qualora l’aliquota d’imposta diminuisca, gli Stati membri spiegano in che modo la misura fiscale continua a determinare nuovi risparmi energetici.
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