Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 13 set 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.
La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.
Storico versioni
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