Art. 4
Notifiche e lingue
In vigore dal 12 lug 2023
Notifiche e lingue
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma dell', dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell’Unione, di cui al regolamento n. 1 del Consiglio (15), è possibile rivolgersi al rappresentante legale o allo stabilimento designato. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede.
3. Qualora un prestatore di servizi designi più stabilimenti designati o nomini più rappresentanti legali in conformità dell', paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi specifichino, nella notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina di tali stabilimenti designati o rappresentanti legali. La notifica specifica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell’Unione o degli Stati membri in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni loro notificate in conformità del presente articolo siano rese pubbliche su un'apposita pagina web della rete giudiziaria europea in materia penale. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dette informazioni possono essere diffuse ulteriormente per agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti.
Storico versioni
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