Art. 4
Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
In vigore dal 10 mag 2023
Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
1. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, qualora sia disposto in tal senso dal diritto nazionale, dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro siano conformi ai requisiti stabiliti ai paragrafi da 2 a 6.
Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un elenco delle autorità di contrasto da esso designate. Gli Stati membri informano la Commissione in caso di modifiche di tale elenco. La Commissione pubblica online una raccolta di tali elenchi e la tiene aggiornata.
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviino contemporaneamente copia al loro punto di contatto unico.
2. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di contrasto designate di non inviare, caso per caso, copia di una richiesta di informazioni al loro punto di contatto unico contemporaneamente alla sua presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi:
a)
un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b)
i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c)
la sicurezza di una persona.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni siano presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:
a)
le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all’, paragrafo 1, primo comma; e
b)
le informazioni richieste siano a disposizione di tale altro Stato membro.
4. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro precisi se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, motivi l’urgenza. Tali richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:
a)
siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
b)
siano necessarie per prevenire un’imminente minaccia alla vita o all’integrità fisica di una persona;
c)
siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;
d)
vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l’individuazione dei reati o le relative indagini.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengano tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della presente direttiva e comprendano almeno i seguenti elementi:
a)
una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
b)
una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l’indicazione del reato base;
c)
i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;
d)
una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
e)
i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al paragrafo 4;
f)
le restrizioni sull’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni siano presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell’elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell’.
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