Art. 22 · Recepimento

Art. 22

Recepimento

In vigore dal 10 mag 2023
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione. In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ entro il 12 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni di cui al primo comma e al secondo comma adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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