Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 mag 2023
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1)
«autorità di contrasto competente»: qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità degli Stati membri competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini, o qualsiasi autorità che partecipi a entità comuni istituite tra due o più Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini, ma esclude le agenzie o le unità che si occupano specificamente di questioni di sicurezza nazionale e gli ufficiali di collegamento distaccati a norma dell’articolo 47 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen;
2)
«autorità di contrasto designata»: un’autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell’, paragrafo 1;
3)
«reato grave»:
a)
un reato di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (28);
b)
un reato di cui all’, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/794;
4)
«informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale;
5)
«informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili;
6)
«informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni;
7)
«informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e ad esso conforme, senza l’adozione di misure coercitive;
8)
«dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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