Art. 33 · Attuazione

Art. 33

Attuazione

In vigore dal 10 mag 2023
Attuazione Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali concernenti il ruolo delle parti sociali, e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva. I compiti di attuazione affidati alle parti sociali possono comprendere: a) la messa a punto di strumenti o metodologie di analisi di cui all', paragrafo 2; b) sanzioni pecuniarie equivalenti alle ammende, purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
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