Art. 32 · Diffusione di informazioni

Art. 32

Diffusione di informazioni

In vigore dal 10 mag 2023
Diffusione di informazioni Gli Stati membri adottano misure attive affinché le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate con tutti i mezzi opportuni a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.
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