Art. 2 · Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

Art. 2

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

In vigore dal 10 mag 2023
Modifiche della decisione (UE) 2015/1814 La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 1o giugno dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un determinato anno corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate in relazione a impianti e società di navigazione e non integrate nella riserva nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi il numero di quote rilasciate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, nella versione in vigore il 18 marzo 2018, in quel periodo e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati dagli impianti dell'EU ETS, fino al 31 dicembre di tale determinato anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate generate da impianti e da società di navigazione dell'EU ETS fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di tale determinato anno e le eventuali quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   A decorrere dal 2024, il calcolo del numero totale di quote in circolazione in un determinato anno comprende il numero complessivo di quote rilasciate per il trasporto aereo e le tonnellate complessive di emissioni verificate generate dal trasporto aereo dell'EU ETS, ad esclusione delle emissioni prodotte dai voli sulle rotte disciplinate dalla compensazione calcolata a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre dello stesso determinato anno. Le quote cancellate a norma dell'articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE si considerano rilasciate ai fini del calcolo del numero totale di quote in circolazione.» ; c) i paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti: «5.   In un determinato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 833 e 1 096 milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione, come definito nella pubblicazione più recente di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e 833 milioni è dedotto dal quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a 1 096 milioni, il numero di quote da dedurre dal quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a partire del 1o settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga alla seconda frase del presente comma, fino al 31 dicembre 2030 la percentuale indicata in tale frase è raddoppiata. Fatto salvo il numero totale di quote di emissione da dedurre a norma del presente paragrafo, fino al 31 dicembre 2030 le quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non sono computate nel calcolo delle quote con cui gli Stati membri contribuiscono a tale quantitativo totale. 5 bis.   A decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva che superano 400 milioni di quote non sono più valide, salvo decisione contraria adottata nel primo riesame effettuato a norma dell'.» ; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Qualora, in un determinato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, 75 milioni di quote sono svincolati dalla riserva e aggiunti al quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 75 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. Se è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, i volumi da svincolare dalla riserva a norma di tale articolo sono distribuiti in modo uniforme per un periodo di tre mesi a decorrere al più tardi da due mesi dalla data in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, come notificato dalla Commissione a norma del quarto comma di detto paragrafo.» ; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e per ulteriori settori 1.   Le quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono integrate in una sezione separata della riserva istituita a norma dell' della presente decisione e sono svincolate da tale sezione, conformemente alle norme stabilite nel presente articolo. 2.   L'integrazione di quote nella riserva ai sensi del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1o settembre 2028. Le quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono integrate e detenute nella riserva e svincolate dalla stessa separatamente dalle quote di cui all' della presente decisione. 3.   Nel 2027 è istituita la sezione di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 30 quinquies, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE. A decorrere dal 1o gennaio 2031 le quote di cui a tale comma che non sono state svincolate dalla riserva non sono più valide. 4.   La Commissione pubblica il numero totale di quote in circolazione ogni anno di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, entro il 1o giugno dell'anno successivo, separatamente dal numero di quote in circolazione ai sensi dell', paragrafo 4, della presente decisione. Il numero totale di quote in circolazione a norma del presente articolo in un determinato anno è il numero cumulativo di quote di cui al capo summenzionato rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2027, meno le tonnellate cumulative di emissioni verificate di cui a tale capo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2027 e il 31 dicembre dello stesso determinato anno e le quote di cui a tale capo cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La prima pubblicazione ha luogo entro il 1o giugno 2028. 5.   In un determinato anno, se il numero totale di quote in circolazione, stabilito nella pubblicazione più recente come indicato al paragrafo 4 del presente articolo, supera 440 milioni, 100 milioni di quote saranno dedotti dal quantitativo di quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies di tale direttiva e sono integrate nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre di tale anno. 6.   Qualora, in un determinato anno, il numero totale di quote in circolazione sia inferiore a 210 milioni, 100 milioni di quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono svincolati dalla riserva e aggiunti al quantitativo di quote disciplinate dal summenzionato capo che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 30 quinquies di tale direttiva. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. 7.   I volumi da svincolare dalla riserva a norma dell’articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE sono aggiunti al quantitativo di quote di cui al capo IV bis di tale direttiva che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 30 quinquies della stessa. I volumi da svincolare dalla riserva sono distribuiti uniformemente per un periodo di tre mesi, a decorrere al più tardi da due mesi dalla data in cui sono state soddisfatte le condizioni in linea con la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. 8.   L', paragrafo 8, e l' della presente decisione si applicano alle quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. 9.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, se sono soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 30 duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l'integrazione di quote nella riserva di cui al paragrafo 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1o settembre 2029 e le date di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono rinviate di un anno.» ; 3) l' è sostituito dal seguente: « Riesame La Commissione monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell', paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrare nella riserva, sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione, anche in vista di un potenziale adeguamento di tale soglia in funzione del fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, e sul numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell', paragrafo 6 o 7, della presente decisione. Nel riesame, la Commissione analizza altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:959:oj#art-2