Art. 1 · Modifiche della direttiva 2003/25/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2003/25/CE

In vigore dal 10 mag 2023
Modifiche della direttiva 2003/25/CE La direttiva 2003/25/CE è così modificata: 1) L’ è così modificato: a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) “nave ro/ro da passeggeri esistente”: una nave ro/ro da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione prima del 5 dicembre 2024; per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: i) ha inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile; e ii) l’assemblaggio di quella determinata nave ha avuto inizio e comprende almeno 50 tonnellate o l’1 % della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; c) “nave ro/ro da passeggeri nuova”: una nave ro/ro da passeggeri che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente;»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) “convenzione SOLAS”: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e i rispettivi emendamenti in vigore;»; c) sono inserite le lettere seguenti: «e bis) “SOLAS 90”: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata da ultimo dalla risoluzione MSC.117(74); e ter) “SOLAS 2009”: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata da ultimo dalla risoluzione MSC.216(82); e quater) “SOLAS 2020”: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, così come modificata da ultimo dalla risoluzione MSC.421(98);»; d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) “servizio di linea”: una serie di traversate effettuate da una nave ro/ro da passeggeri in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più porti oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: i) in base a un orario pubblicato, oppure ii) con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;»; e) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) “Stato di approdo”: lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea;»; f) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) “requisiti specifici di stabilità”: se utilizzati come termine collettivo, i requisiti di stabilità di cui all’articolo 6;»; g) è aggiunta la lettera seguente: «n) “società”: l’armatore della nave ro/ro da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall’armatore la responsabilità dell’esercizio della nave;»; 2) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni Stato membro, in quanto Stato di approdo, provvede affinché le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera di un paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti della presente direttiva prima di essere adibite a viaggi nell’ambito di servizi di linea da o per i porti di tale Stato membro, a norma della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*)  Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).»;" 3) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Gli Stati membri privi di porti marittimi e che non hanno navi ro/ro da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della stessa, fatta eccezione per l’obbligo istituito al secondo comma. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga comunicano alla Commissione entro il 5 dicembre 2024 se le condizioni siano state soddisfatte e informano la Commissione circa ogni eventuale cambiamento. Tali Stati membri non possono autorizzare navi ro/ro da passeggeri che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera fino a quando non abbiano recepito e attuato la presente direttiva.» ; 4) l’ è sostituito dal seguente: « Altezza significativa d’onda L’altezza significativa d’onda (hS) è impiegata per determinare l’altezza dell’acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione A. I valori dell’altezza significativa d’onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilità maggiore del 10 %.» ; 5) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati di approdo stabiliscono e mantengono aggiornato un elenco di tratti di mare in cui navi ro/ro da passeggeri effettuano servizi di linea da o per i loro porti, nonché i corrispondenti valori dell’altezza significativa d’onda in tali tratti.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’elenco è reso disponibile in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet della competente autorità marittima. Sono notificati alla Commissione l’ubicazione di tali informazioni, nonché tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati all’elenco e le ragioni di tali aggiornamenti.» ; 6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Requisiti specifici di stabilità 1.   Fatta salva l’applicazione della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare oltre 1 350 persone a bordo rispettano i requisiti specifici di stabilità di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020. 2.   A scelta della compagnia, le navi ro/ro da passeggeri nuove autorizzate a trasportare un massimo di 1 350 persone a bordo rispettano: a) i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione A, della presente direttiva; oppure b) i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione B, della presente direttiva. Per ciascuna di tali navi, l’amministrazione dello Stato di bandiera notifica alla Commissione, entro il termine di due mesi dalla data di rilascio del certificato di cui all’articolo 8, la scelta effettuata tra le opzioni di cui al primo comma, allegando a tale notifica le informazioni di cui all’allegato III. 3.   Nell’applicare i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti di cui all’allegato II, per quanto fattibile e compatibile con le caratteristiche costruttive della nave in questione. 4.   A scelta della compagnia, le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare oltre 1 350 persone a bordo che la compagnia adibisce a servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma della presente direttiva rispettano: a) i requisiti specifici di stabilità di cui al capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020; oppure b) i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione A, della presente direttiva, oltre a quelli stabiliti dal capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2009. I requisiti di stabilità applicati figurano nel certificato della nave richiesto a norma dell’articolo 8. 5.   A scelta della compagnia, le navi ro/ro da passeggeri esistenti autorizzate a trasportare un massimo di 1 350 persone a bordo che la compagnia adibisce a servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro dopo il 5 dicembre 2024 e che non sono mai state certificate a norma della presente direttiva rispettano: a) i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione A, della presente direttiva; oppure b) i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione B, della presente direttiva. I requisiti di stabilità applicati figurano nel certificato della nave di cui all’articolo 8. 6.   Le navi ro/ro da passeggeri esistenti che erano impiegate per servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro al 5 dicembre 2024 continuano a rispettare i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, nella versione applicata prima dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). (*)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1)." (**)  Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale (GU L 128 del 15.5.2023, pag. 1).»;" 7) l’articolo 7 è soppresso; 8) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Certificati 1.   Tutte le navi ro/ro da passeggeri nuove ed esistenti battenti bandiera di uno Stato membro tengono a bordo un certificato che sancisca la conformità ai requisiti specifici di stabilità di cui all’articolo 6. I certificati sono rilasciati dall’amministrazione dello Stato di bandiera e a questi possono essere aggiunti altri certificati pertinenti. Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione A, il certificato indica l’altezza significativa d’onda massima per cui la nave risulta soddisfare i requisiti specifici di stabilità. Il certificato rimane valido fintantoché la nave ro/ro da passeggeri opera in un tratto di mare con un valore dell’altezza significativa d’onda uguale o inferiore. 2.   Ogni Stato membro, in qualità di Stato di approdo, riconosce certificati rilasciati da un altro Stato membro in conformità della presente direttiva. 3.   Ogni Stato membro, in qualità di Stato di approdo, accetta certificati rilasciati da paesi terzi nei quali si certifica che una nave ro/ro da passeggeri è conforme ai requisiti specifici di stabilità di cui alla presente direttiva.» ; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Esercizio stagionale e per altri periodi di breve durata 1.   Se una compagnia che effettua un servizio di linea su tutto l’arco dell’anno intende impiegare per lo stesso servizio navi ro/ro da passeggeri aggiuntive per un periodo più breve, essa ne dà notifica alla competente autorità dello Stato o degli Stati di approdo almeno un mese prima di impiegare tali navi aggiuntive per il servizio in questione. 2.   Tuttavia, se per circostanze imprevedibili si deve rapidamente ricorrere ad una nave ro/ro da passeggeri sostitutiva per evitare un’interruzione di servizio, si applicano l’, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2110 e l’allegato XVII, punto 1.3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) invece dell’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1. 3.   Se una compagnia intende effettuare un servizio di linea stagionalmente per un periodo più breve non superiore a sei mesi l’anno, essa ne dà notifica alla competente autorità dello Stato o degli Stati di approdo almeno tre mesi prima di fornire tale servizio. 4.   Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato I, sezione A, qualora le forme di esercizio di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano svolte in condizioni caratterizzate da un’altezza significativa d’onda minore di quella fissata per il corso dell’intero anno nel tratto di mare considerato, le competenti autorità possono impiegare il valore dell’altezza significativa d’onda applicabile per il periodo di esercizio più breve per determinare il battente d’acqua sul ponte in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I, sezione A. Il valore dell’altezza significativa d’onda applicabile per questo periodo di esercizio più breve è concordato fra gli Stati membri o, se applicabile e possibile, fra gli Stati membri e i paesi terzi che si trovano ai due capi della rotta considerata. 5.   Non appena ottenuto il consenso della competente autorità dello Stato o degli Stati di approdo in merito a una delle forme di esercizio di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le navi ro/ro da passeggeri impiegate per tali servizi sono tenute ad avere a bordo un certificato che sancisca la conformità alle disposizioni della presente direttiva, come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1. (*)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).»;" 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Riesame La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 5 giugno 2033. Le informazioni basate sulle notifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sono rese disponibili in forma anonima.» ; 11) gli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva; 12) il testo che figura nell’allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato III della direttiva 2003/25/CE.
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