Art. 8 · Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione

Art. 8

Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione

In vigore dal 15 dic 2022
Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione 1.   Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante parzialmente partecipata è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le partecipazioni dell'entità controllante parzialmente partecipata sono interamente detenute, direttamente o indirettamente, da un'altra entità controllante parzialmente partecipata soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale.
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