Art. 49 · Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala

Art. 49

Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala

In vigore dal 15 dic 2022
Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala 1.   L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2, o da un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2, quando l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero: a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V; b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 2.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V. 3.   Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio fiscale: a) ha entità costitutive in non più di sei giurisdizioni; e b) la somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in tutte le giurisdizioni diverse dalla giurisdizione di riferimento non supera 50 000 000 EUR. Ai fini del primo comma, lettera b), per «giurisdizione di riferimento» si intende la giurisdizione in cui le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese detengono il valore totale delle attività materiali più elevato nell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Il valore totale delle attività materiali in una giurisdizione corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutte le attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese che sono localizzate in detta giurisdizione. 4.   Il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023. 5.   L'entità designata a presentare la dichiarazione di cui all' informa l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata in merito all'inizio della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale.
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