Art. 48 · Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza

Art. 48

Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza

In vigore dal 15 dic 2022
Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza 1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente: 2023 10 % 2024 9,8 % 2025 9,6 % 2026 9,4 % 2027 9,2 % 2028 9,0 % 2029 8,2 % 2030 7,4 % 2031 6,6 % 2032 5,8 % 2.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 4, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente: 2023 8 % 2024 7,8 % 2025 7,6 % 2026 7,4 % 2027 7,2 % 2028 7,0 % 2029 6,6 % 2030 6,2 % 2031 5,8 % 2032 5,4 %
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