Art. 47 · Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione

Art. 47

Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione

In vigore dal 15 dic 2022
Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione 1.   Ai fini del presente articolo, per «esercizio di transizione» si intende, per una giurisdizione, il primo esercizio fiscale in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva riguardo a tale giurisdizione. 2.   Nel determinare l'aliquota effettiva d'imposta per una giurisdizione in un esercizio di transizione, e per ogni esercizio fiscale successivo, il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala tiene conto di tutte le attività fiscali differite e passività fiscali differite riflesse o indicate nella contabilità finanziaria di tutte le entità costitutive di una giurisdizione per l'esercizio di transizione. Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite sono prese in considerazione al valore più basso tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota nazionale d'imposta applicabile. Tuttavia, un'attività fiscale differita registrata ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima può essere presa in considerazione all'aliquota minima se il contribuente è in grado di dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante. L'impatto di un aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita non è preso in considerazione. 3.   Le attività fiscali differite derivanti da voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 2 se tali attività fiscali differite sono generate in un'operazione che ha luogo dopo il 30 novembre 2021. 4.   In caso di trasferimento di attività fra entità costitutive dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio di un esercizio di transizione, la base nelle attività acquisite, diverse dalle giacenze, è basata sul valore contabile delle attività trasferite dell'entità costitutiva cedente alla cessione con attività e passività fiscali differite determinate su tale base.
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