Art. 39
Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili
In vigore dal 15 dic 2022
Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a)
«regime di dividendi deducibili»: un regime fiscale che applica un livello unico di imposizione sul reddito dei proprietari di un'entità detraendo o escludendo dal reddito dell'entità gli utili distribuiti ai proprietari o esentando una cooperativa dall'imposizione;
b)
«dividendo deducibile»: in relazione a un'entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili:
i)
una distribuzione degli utili al titolare di una partecipazione nell'entità costitutiva che è deducibile dal reddito imponibile dell'entità costitutiva a norma della legislazione della giurisdizione in cui è localizzata; o
ii)
un dividendo di patrocinio a favore di un membro di una cooperativa; e
c)
«cooperativa»: un'entità che commercializza o acquista collettivamente beni o servizi per conto dei suoi membri e che è assoggettata a un regime fiscale nella giurisdizione in cui è localizzata che garantisce la neutralità fiscale rispetto ai beni o ai servizi venduti o acquistati dai suoi membri tramite la cooperativa.
2. L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo distribuito come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che:
a)
il dividendo sia assoggettato a imposizione in capo al percettore per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
b)
si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate e delle imposte dell'entità controllante capogruppo versate dal percettore su tale dividendo sia pari o superiore al reddito in questione moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
3. L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo che distribuisce come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che il percettore sia:
a)
una persona fisica e il dividendo percepito sia un dividendo di patrocinio di una cooperativa di fornitura;
b)
una persona fisica residente a fini fiscali nella stessa giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detenga partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o
c)
un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un'entità di servizi pensionistici residenti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo.
4. Le imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo, diverse dalle imposte per le quali è stata consentita la deduzione dei dividendi, sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente ai paragrafi 2 e 3.
5. Se l'entità controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili, direttamente o tramite una catena di tali entità costitutive, i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a qualsiasi altra entità costitutiva localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata al regime dei dividendi deducibili, nella misura in cui il suo reddito qualificante è ulteriormente distribuito dall'entità controllante capogruppo ai percettori che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Ai fini del paragrafo 2, un dividendo di patrocinio distribuito da una cooperativa di fornitura è considerato assoggettato a imposizione in capo al percettore nella misura in cui tale dividendo riduce un onere o un costo deducibile nel calcolo del reddito o della perdita imponibili del percettore.
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