Art. 35 · Trasferimento di attività e passività

Art. 35

Trasferimento di attività e passività

In vigore dal 15 dic 2022
Trasferimento di attività e passività 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) per «riorganizzazione» s'intende una trasformazione o un trasferimento di attività e passività, ad esempio nel contesto di una fusione, scissione, liquidazione od operazione simile, in cui: i) il corrispettivo del trasferimento è, in tutto o per una parte significativa, una interessenza partecipativa emessa dall'entità costitutiva acquirente o da una persona connessa all'entità costitutiva acquirente o, nel caso di una liquidazione, una interessenza partecipativa dell'entità target, o, quando non è fornito alcun corrispettivo, in cui l'emissione di una interessenza partecipativa non avrebbe alcuna rilevanza economica; ii) l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente rispetto a tali attività non è assoggettato, in tutto o in parte, a imposizione; e iii) le normative fiscali della giurisdizione in cui è localizzata l'entità costitutiva acquirente impongono a quest'ultima di calcolare il reddito imponibile dopo la cessione o l'acquisizione utilizzando la base imponibile dell'entità costitutiva cedente nelle attività, aggiustata per qualsiasi utile o perdita non qualificante derivante dalla cessione o acquisizione; b) per «utile o perdita non qualificante» s'intende l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'entità costitutiva cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione. 2.   Un'entità costitutiva che cede attività e passività («entità costitutiva cedente») include l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante. Un'entità costitutiva che acquisisce attività e passività («entità costitutiva acquirente») determina il proprio reddito o la propria perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite, determinato secondo il principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo. 3.   In deroga al paragrafo 2, se una cessione o un'acquisizione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione: a) l'entità costitutiva cedente esclude l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante; e b) l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, se la cessione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione che comporta, per l'entità costitutiva cedente, un utile o una perdita non qualificante: a) l'entità costitutiva cedente include l'utile o la perdita derivante dalla cessione nel calcolo del proprio reddito o della propria perdita qualificante nella misura dell'utile o della perdita non qualificante; e b) l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante dopo l'acquisizione utilizzando il valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione, aggiustate coerentemente con le norme fiscali locali dell'entità costitutiva acquirente per tenere conto dell'utile o della perdita non qualificante. 5.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, se un'entità costitutiva è tenuta o autorizzata ad aggiustare la base delle sue attività e l'importo delle sue passività al valore equo a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata, detta entità costitutiva può: a) includere nel calcolo del reddito o della perdita qualificante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività: i) pari alla differenza fra il valore contabile a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente prima della data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale («evento attivatore») e il valore equo dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore; e ii) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorto o sorta in relazione all'evento attivatore; b) avvalersi del valore equo a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per calcolare il reddito o la perdita qualificante negli esercizi fiscali che terminano dopo l'evento attivatore; e c) includere il totale netto degli importi determinati alla lettera a) nel reddito o nella perdita qualificante dell'entità costitutiva in uno dei seguenti modi: i) il totale netto di tali importi è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore; o ii) un importo pari al totale netto di tali importi divisi per cinque è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore e in ciascuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente successivi, a meno che l'entità costitutiva esca dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala in un esercizio fiscale rientrante in tale periodo, nel qual caso l'importo residuo sarà interamente incluso in detto esercizio fiscale.
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