Art. 30 · Esclusione de minimis

Art. 30

Esclusione de minimis

In vigore dal 15 dic 2022
Esclusione de minimis 1.   In deroga agli articoli da 26 a 29 e all', a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta dalle entità costitutive localizzate in una giurisdizione è pari a zero per un dato esercizio fiscale se, per tale esercizio fiscale: a) i ricavi qualificanti medi di tutte le entità costitutive localizzate in tale giurisdizione sono inferiori a 10 000 000 EUR; e b) il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di tutte le entità costitutive in detta giurisdizione è una perdita o è inferiore a 1 000 000 EUR. La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all', paragrafo 2. 2.   I ricavi qualificanti medi o il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di cui al paragrafo 1 corrispondono alla media dei ricavi qualificanti o del reddito qualificante medio o della perdita qualificante media delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale e i due esercizi fiscali precedenti. Se non vi sono entità costitutive localizzate nella giurisdizione con ricavi qualificanti o una perdita qualificante nel primo o nel secondo esercizio fiscale precedente, o in entrambi, tale esercizio fiscale o tali esercizi fiscali sono esclusi dal calcolo dei ricavi qualificanti medi o del reddito o della perdita qualificante di detta giurisdizione. 3.   I ricavi qualificanti delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati a norma del capo III. 4.   Il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito netto qualificante o alla perdita netta qualificante di detta giurisdizione calcolati a norma dell', paragrafo 2. 5.   L'esclusione de minimis di cui ai paragrafi da 1 a 4 non è applicabile alle entità costitutive apolidi e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o la perdita qualificante di tali entità sono esclusi dal calcolo dell'esclusione de minimis.
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