Art. 23 · Regime opzionale della perdita qualificante

Art. 23

Regime opzionale della perdita qualificante

In vigore dal 15 dic 2022
Regime opzionale della perdita qualificante 1.   In deroga all', un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può optare per una perdita qualificante per una giurisdizione in base alla quale è determinata un'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante per ciascun esercizio fiscale in cui vi è una perdita netta qualificante in tale giurisdizione. A tal fine l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante è pari alla perdita netta qualificante per un esercizio fiscale per la giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. Il regime opzionale della perdita qualificante non è possibile per una giurisdizione con un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile ai sensi dell'. 2.   L'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è utilizzata in qualsiasi esercizio fiscale successivo in cui vi sia un reddito netto qualificante per la giurisdizione per un importo pari al reddito netto qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta o, se inferiore, per l'importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante che sia disponibile. 3.   L'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è ridotta dell'importo utilizzato per un esercizio fiscale e il saldo è riportato agli esercizi successivi. 4.   In caso di revoca del regime opzionale della perdita qualificante, qualsiasi attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante rimanente determinata a norma del paragrafo 1 è ridotta a zero a decorrere dal primo giorno del primo esercizio fiscale in cui il regime opzionale della perdita qualificante non è più applicabile. 5.   Il regime opzionale della perdita qualificante è presentato con la prima dichiarazione sull'imposta integrativa di cui all' del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala che include la giurisdizione per la quale è effettuata l'opzione. 6.   Se un'entità fiscalmente trasparente che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala opta per il regime opzionale di perdita qualificante a norma del presente articolo, l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante è calcolata tenendo conto della perdita qualificante dell'entità fiscalmente trasparente dopo la riduzione a norma dell', paragrafo 3.
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