Art. 21 · Aggiustamento delle imposte rilevanti

Art. 21

Aggiustamento delle imposte rilevanti

In vigore dal 15 dic 2022
Aggiustamento delle imposte rilevanti 1.   L'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale sono determinate aggiustando la somma degli oneri fiscali correnti maturati nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita in relazione alle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale, in funzione: a) dell'importo netto delle sue maggiorazioni e riduzioni delle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale di cui ai paragrafi 2 e 3; b) dell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di cui all'; e c) di qualsiasi aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali. 2.   Le maggiorazioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono: a) qualsiasi importo delle imposte rilevanti maturato come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria; b) qualsiasi importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante utilizzato a norma dell', paragrafo 2; c) qualsiasi importo delle imposte rilevanti relative a una posizione fiscale incerta precedentemente esclusa a norma del paragrafo 3, lettera d), versato nell'esercizio fiscale; e d) qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile qualificato maturato a titolo di riduzione degli oneri fiscali correnti. 3.   Le riduzioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono: a) l'importo degli oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III; b) qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato che non era registrato come riduzione degli oneri fiscali correnti; c) qualsiasi importo delle imposte rilevanti rimborsate o accreditate a un'entità costitutiva che non è stato considerato come aggiustamento degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria, a meno che non si riferisca a un credito d'imposta rimborsabile qualificato; d) l'importo degli oneri fiscali correnti che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e e) qualsiasi importo degli oneri fiscali correnti che si prevede non sarà pagato entro tre anni dalla fine dell'esercizio fiscale. 4.   Ai fini del calcolo dell'aggiustamento delle imposte rilevanti, se l'importo dell'imposta rilevante è descritto in più punti nei paragrafi 1, 2 e 3, esso è considerato una sola volta. 5.   Se, per un esercizio fiscale, non vi è alcun reddito netto qualificante in una giurisdizione e l'importo delle imposte rilevanti aggiustate per tale giurisdizione è negativo e inferiore a un importo pari alla perdita qualificante netta moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta («importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate»), l'importo pari alla differenza tra l'importo delle imposte rilevanti aggiustate e l'importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate è considerato un'imposta integrativa aggiuntiva per tale esercizio fiscale. L'importo dell'imposta integrativa aggiuntiva è attribuito a ciascuna entità costituiva nella giurisdizione conformemente all', paragrafo 3.
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