Art. 17
Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale
In vigore dal 15 dic 2022
Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a)
«reddito del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato per vie navigabili interne situate nella stessa giurisdizione:
i)
trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale, indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà, in locazione o altrimenti a disposizione dell'entità costitutiva;
ii)
trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale nel quadro di contratti di noleggio di spazio di carico;
iii)
locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale con un contratto di locazione di nave equipaggiata e armata;
iv)
locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, a un'altra entità costitutiva;
v)
partecipazione a un pool, a un'attività imprenditoriale comune o a un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale; e
vi)
vendita di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la nave sia stata detenuta per essere utilizzata dall'entità costitutiva per almeno un anno;
b)
«reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che tali attività siano svolte principalmente in relazione al trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale:
i)
locazione di una nave, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, ad un'altra impresa di trasporto marittimo che non sia un'entità costitutiva, a condizione che la durata del contratto di locazione non superi i tre anni;
ii)
vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo per la tratta nazionale di un viaggio internazionale;
iii)
locazione e stoccaggio a breve termine di container o spese di detenzione per il ritorno tardivo dei container;
iv)
prestazione di servizi ad altre imprese di trasporto marittimo da parte di ingegneri, personale addetto alla manutenzione, addetti al trasporto merci, personale addetto alla ristorazione e personale addetto ai servizi alla clientela; e
v)
reddito da investimenti, quando l'investimento che genera il reddito è effettuato come parte integrante dell'esercizio dell'attività di gestione delle navi nell'ambito del traffico internazionale.
2. Il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a condizione che l'entità costitutiva dimostri che la gestione strategica o commerciale di tutte le navi interessate è effettivamente esercitata all'interno della giurisdizione in cui l'entità costitutiva è localizzata.
3. Se il calcolo del reddito del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva comporta una perdita, tale perdita è esclusa dal calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.
4. Il valore aggregato del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione non supera il 50 % del reddito del trasporto marittimo internazionale di tali entità costitutive.
5. I costi sostenuti da un'entità costitutiva direttamente attribuibili alle sue attività di trasporto marittimo internazionale elencate al paragrafo 1, lettera a), e alle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale elencate al paragrafo 1, lettera b), sono imputati a tali attività ai fini del calcolo del reddito netto del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio netto qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva.
I costi sostenuti da un'entità costitutiva che derivano indirettamente dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale sono dedotti dai ricavi dell'entità costitutiva derivanti da tali attività per calcolare il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva sulla base dei ricavi ottenuti da tali attività in proporzione ai ricavi totali.
6. Dal calcolo del reddito o della perdita qualificante sono esclusi tutti i costi diretti e indiretti attribuiti al reddito del trasporto marittimo internazionale e al reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva conformemente al paragrafo 5.
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