Art. 15
Determinazione del reddito o della perdita qualificante
In vigore dal 15 dic 2022
Determinazione del reddito o della perdita qualificante
1. Il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva sono calcolati apportando gli aggiustamenti di cui agli articoli da 16 a 19 al valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo, come stabilito in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
2. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile conforme o del principio contabile autorizzato utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale può essere determinato utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, a condizione che:
a)
la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base di tale principio contabile;
b)
le informazioni contenute nella contabilità finanziaria siano affidabili; e
c)
le differenze permanenti superiori a 1 000 000 EUR derivanti dall'applicazione di un particolare principio a voci di reddito o spesa od operazioni, ove tale principio differisca dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per tale voce in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato.
3. Se un'entità controllante capogruppo non ha redatto il proprio bilancio consolidato in conformità di un principio contabile conforme di cui all', punto 6), lettera c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo è aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
4. Se un'entità controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato di cui all', punto 6), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo di cui all', punto 6), lettera d), è quello che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio consolidato in conformità di:
a)
un principio contabile conforme; o
b)
un principio contabile autorizzato, a condizione che tale bilancio consolidato sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
5. Se uno Stato membro o una giurisdizione di uno paese terzo applica un'imposta integrativa domestica qualificata, il valore contabile netto del reddito o della perdita delle entità costitutive localizzate in tale Stato membro o in detta giurisdizione del paese terzo può essere determinato conformemente a un principio contabile conforme o a un principio contabile autorizzato diverso dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, purché tale valore contabile netto del reddito o della perdita sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
6. Qualora l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determini una distorsione competitiva rilevante, il trattamento contabile di qualsiasi voce od operazione oggetto di tale principio o procedura è aggiustato per conformarsi al trattamento richiesto per la voce o l'operazione in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002).
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