Art. 8 · CAP comprovante la formazione periodica

Art. 8

CAP comprovante la formazione periodica

In vigore dal 14 dic 2022
CAP comprovante la formazione periodica 1.   Al termine della formazione periodica di cui all’, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante il completamento della formazione periodica. 2.   Il titolare del CAP di cui all’ frequenta un primo corso di formazione periodica nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP. Gli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine di cui al primo comma, in particolare allo scopo di farlo coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni. 3.   Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 o ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/59/CE segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante il completamento della formazione periodica. 4.   Il titolare del CAP di cui all’ o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all’ che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l’esercizio della professione. 5.   I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di guida di cui all’, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per qualsiasi altra categoria prevista nei suddetti paragrafi.
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