Art. 10 · Codice dell’Unione

Art. 10

Codice dell’Unione

In vigore dal 14 dic 2022
Codice dell’Unione 1.   Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto dell’, paragrafi 2 e 3, e all’ della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell’Unione, «95», di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida: — sulla patente di guida, oppure — sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva. Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell’Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta di qualificazione del conducente, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata. 2.   Ai conducenti di cui all’, lettera b), della presente direttiva che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a condizione che rechi il codice dell’Unione, «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell’Unione, «95», nella sezione dell’attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva. 3.   Gli attestati di conducente che non recano il codice dell’Unione, «95», e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2561:oj#art-10