Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 dic 2022
Ambito di applicazione La presente direttiva si applica all’attività di guida: a) dei cittadini di uno Stato membro, e b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (in seguito denominati «conducenti») che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di: — veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente, — veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente. Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III della presente direttiva.
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