Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2022
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica all’attività di guida:
a)
dei cittadini di uno Stato membro, e
b)
dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa
(in seguito denominati «conducenti») che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di:
—
veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente,
—
veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.
Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2561:oj#art-1